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1 - Cosa vede del processo il cittadino che vi sia coinvolto una volta sola, come imputato, come parte in causa, come testimone? Qui occorre subito distinguere: in sede penale egli si vede circondato di toghe severe, che celebrano un rito molto formale: interrogatorio dell'imputato a conferma di molti altri interrogatori, resi precedentemente alla polizia ed al magistrato istruttore, e contestazione precisa delle eventuali contraddizioni; esame dei testimoni a conferma delle dichiarazioni precedenti; requisitoria del pubblico ministero, arringa del difensore, incidenti vari nel corso del giudizio. Infine la lettura del dispositivo, a volte in maniera poco intelliggibile, comunque redatto in termini tecnici, con richiamo ad articoli di codici, attenuanti od aggravanti, che al profano non dicono molto, mentre la indicazione esatta della pena a volte gli sfugge.
Non sempre questi elementi sono presenti tutti insieme: a volte la difesa «si rimette a giustizia», a volte i testimoni non compaiono e «si dà per letta» la loro precedente deposizione. In ogni caso i giudici non conoscono la persona che giudicano, ma soltanto il fatto che egli ha commesso. Il codice di procedure germanico impone un interrogatorio dettagliato sulla personalità del giudicabile, mentre in Italia i giudici trovano soltanto, nel fascicolo processuale, alcune notizie in un certificato c.d. «rituale», che si limita però quasi esclusivamente ai dati anagrafici, e comunque non è assolutamente controllato. Nel vigente codice penale italiano è contenuto l'art. 133, secondo cui il giudice deve tenere conto, nel graduare la pena, di molti elementi, come le modalità dell'azione, la gravità del danno, l'intensità del dolo o la gravità della colpa, i motivi a delinquere ed il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e la vita del reo, la condotta successiva al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. L'enunciazione, come si vede, è molto ampia, ed idonea a