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Due anni fa tenni una conferenza dal tema « Il ricovero volontario ». In quel momento della nuova legge psichiatrica si conosceva solo un progetto, ma già era in vigore quella variante della legge manicomiale che conteneva un certo « articolo 4 », per le ammissioni volontarie in Ospedale Psichiatrico. Vorrei qui trascrivere alcune delle riflessioni che feci allora.
Avevo scelto di parlare del ricovero volontario nell'intento di testimoniare dell'esistenza di diverse trappole lungo il cammino che porta lo psicoanalista a relazionarsi col mondo medico-psichiatrico. Sia ch'egli stesso ne provenga, sia che in qualche modo vi si senta chiamato. Prima fra tutte, quella di farne nascere un conflitto (di prestanza), fatto di « nuove » fondazioni nosografiche e strategie terapeutiche.
Il testo della nuova legge psichiatrica afferma: « gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari », tranne quando « gravi alterazioni psichiche e condizioni e circostanze che li giustifichino » li impongano come obbligatori « per impossibilità di adottare idonee misure sanitarie di altra natura ». Già la legge del 1968 (la data è significativa) aveva dato a una volontà di ricovero — non ancora esplicitamente finalizzato ad accertamento e cura — lo statuto di una possibile alternativa al ricovero coatto.
Tale volontarietà non è solo un'affermazione di principio del legislatore, ad essa viene data la forma d'un atto giuridico, dato che viene richiesto all'ammalato di sottoscriverla con una firma. E' singolare che nessuna analisi della situazione psichiatrica abbia mai dato peso alla specificità di questa firma, necessaria perchè un soggetto sigli una volontà, non di salute o di guarigione, ma di ricovero. E' un atto che trova un'analogia solo con la richiesta di adesione responsabile del paziente, quando si tratti di operare un intervento particolarmente rischioso. Che il rischio, implicitamente ammesso dal legislatore, non sia poi esplicitato, né in campo giuridico, né in quello medico-p