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La serie di equivoci che si sono accumulati sull'applicazione delle norme transitorie contenute nell'art. 35 della legge 56/89 riguardante l'iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti, hanno provocato e alimentato un fenomeno di monetizzazione della paura, con la rincorsa ad iscrizioni a scuole quadriennali non per imparare ma per «essere riconosciuti». Moltissimi colleghi sono caduti in questa forma di terrorismo culturale che si concreta spesso in quote d'iscrizione particolarmente alte richieste dalle «Scuole». Colleghi che hanno frequentato corsi biennali o triennali, ricevono telefonate o lettere delle «Scuole» affinché frequentino per altri anni. La propaganda ai corsi, divenuti di colpo tutti quadriennali, allude in forma diretta o indiretta ai criteri per il riconoscimento, sì che si potrebbero addirittura configurare reati pubblicitari, anche se gli equivoci cui ho accennato prima depongono a favore della buona fede con la quale vengono condotte queste operazioni.
L'urgenza di andare in stampa non lascia spazio per ulteriori commenti che rimando al prossimo numero, nel quale prenderò in esame anche gli equivoci riguardanti l'art. 3 della legge. In questo numero pubblichiamo un contributo di Antonio Cellesi, Presidente della prima sezione della Corte d'appello di Genova, con in appendice la delibera di istituzione dell'elenco degli psicoterapeuti formulata dall'ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Massa-Carrara.