You do not currently have permission to view the full text for this document. Please sign in to an account with an active subscription or contact support.
Riflessioni sulla interpretazione dell'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sull'ordinamento della professione di psicologo (a seguito della lettura di due sentenze in tema di normativa transitoria della stessa legge pronunciate a Genova dalla magistratura ordinaria).
Il menzionato art. 35 prevede una disciplina transitoria dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica sotto la rubrica «Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica», rubrica chiaramente indicativa del fatto che per la prima volta viene ad essere conferita giuridica rilevanza all'esercizio della stessa attività. Risulta evidente dalle disposizioni contenute nell'art. 35 che, proprio in ragione di questo primo riconoscimento dell'attività psicoterapeutica, l'obiettivo postosi dal legislatore per regolamentare in via transitoria l'esercizio della stessa attività è stato quello di «regolarizzare» in qualche modo immediatamente la posizione degli operatori - psicoterapeuti medici o psicologi - ritenuti più affidabili per già acquisita professionalità. Ciò nel palese intento di evitare turbative, sconvolgimenti e difficoltà nei rapporti di psicoterapia in atto.
La «regolarizzazione» è attuata con la statuizione di un consenso provvisorio a continuare (o ad iniziare) ad esercitare l'attività psicoterapeutica che viene attribuito ex lege ricorrendo la sussistenza di condizioni soggettive particolari, considerate in via presuntiva indicative di affidabilità dell'operatore per professionalità e serietà a tutela dell'interesse dei terzi (i pazienti). Dette condizioni soggettive sono: 1) la iscrizione all'ordine professionale - dei medici o degli psicologi -; 2) un'anzianità di laurea di almeno cinque anni; 3) l'avvenuta acquisizione di «una» specifica formazione