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L'attuale normativa italiana riserva l'attività di Psicoterapeuta solo ai Medici o Psicologi iscritti ai rispettivi Albi professionali ed in possesso di un'ulteriore abilitazione all'esercizio di tale attività. Non esistendo però al momento attuale uno specifico “Codice Deontologico degli Psicoterapeuti”, né essendo esplicitamente prevista da alcuna norma già esistente la sua eventuale istituzione, si verifica la situazione apparentemente paradossale per la quale una medesima attività professionale, quella dello Psicoterapeuta, dal punto di vista deontologico è regolamentata in Italia da due Codici deontologici distinti: il Codice di Deontologia Medica e quello degli Psicologi. Nel presente articolo l'autore mostra come tale paradosso sia solo apparente, in quanto ad un'approfondita lettura si possono rilevare in entrambi i suddetti Codici, per quanto riguarda la Psicoterapia, i medesimi principi deontologici fondamentali.