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La classificazione dei reati, quale noi possiamo trovare nei trattati di diritto penale, o nei Codici dei vari paesi, non può essere senz'altro assunta come valida ai fini di un'opera sociale di prevenzione, in quanto quella classificazione trae i suoi criteri da finalità di tutt'altro genere.
Per il diritto vi è reato quando vi è lesione di un bene giuridico (cioè di un bene tutelato dalla Società). Ed è pertanto fondamentalmente la natura di tale bene giuridico che configura la specie del reato.
Anche se per la specificazione della pena, e per le sottoclassificazioni dei reati, vengono talora presi in considerazione alcuni elementi soggettivi dell'azione, cosicché si distinguono ad esempio i reati dolosi da quelli colposi, il criterio obbiettivo rimane preminente. L'omicidio e il tentato omicidio sono due reati distinti perché l'evento obbiettivo è nei due casi differente, quantunque da un punto di vista soggettivo l'intenzione di uccidere, o comunque il processo psicologico conducente all'azione criminosa, possa essere identico.
Ma ai fini preventivi invece l'esito di quella condotta, e talora la forma stessa che la condotta assume, può rimanere del tutto indifferente, se identici sono i meccanismi psicologici che la promuovono.
Così ad esempio non esistono differenze psicologiche apprezzabili fra la percossa, la lesione volontaria, e l'omicidio preterintenzionale, in quanto in tutte e tre queste condotte si ha una scarica di aggressività fisica rivolta verso una persona. Talora possono essere psicologicamente equivalenti anche l'ingiuria e la percossa: non per nulla si parla di ingiuria sanguinosa; e quantunque il Codice Penale comprenda lo schiaffo fra le percosse, e cioè fra i delitti contro l'integrità fisica, la coscienza pubblica è piuttosto incline